ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA PUBBLICA DEL CANTONE E DEI COMUNI IN TICINO

Reclamo dell'ASP contro un'emissione RTSI



Avv. Carlo Verda
STUDIO LEGALE E NOTARILE

CH 6962 VIGANELLO-Lugano
Via Luganetto
Casella postale 503
Tel. (091) 972 57 38
Fax (091) 972 82 66
C.c.p. 69-7023-5

RACCOMANDATA

Egregio Signor
Avv. Mauro von Siebenthal
Mediatore per la RTSI
Casella Postale 2024

6600 Locarno

Viganello, 8 febbraio 1999

 

 

R E C L A M O
(art. 60 cpv. 1 LRTV)

che presentano i signori
Mario Forni, Via Altisio 6, 6618 Arcegno
Avv. Carlo Verda , Via Luganetto 3, 6962 Viganello

contro l'emissione della RTSI, di domenica 17 gennaio 1999 Rubrica "Conversazione religiosa" tenuta da Don Ernesto Volonté.

 

A. In ordine

Il presente ricorso è tempestivo essendo inoltrato entro il termine di 20 giorni dalla emissione stessa , termine scadente il sabato il 6 febbraio 1999 e pertanto posticipato al lunedì successivo 8 febbraio 1999.

 

B. In fatto ed in diritto.

1.

In data 17 gennaio Don Emilio Volonté teneva, nel programma relativo alla Conversazione religiosa di domenica 17 gennaio 1999, un discorso relativo all'obbligo per i cristiani di vivere attivamente nella storia a imitazione di Gesù che si è incarnato e vi ha operato. Si tratta quindi di un discorso concreto sul comportamento del cristiano nella storia, in particolare quella attuale, e non di un discorso a carattere prevalentemente religioso.

Secondo i due reclamanti le modalità di esposizione del sacerdote violano l'art. 4 della LRTV, nella misura in cui esse esprimono l'opinione del sacerdote come una opinione vincolante per i cristiani, in quanto fondata sulla dottrina sociale della Chiesa . L'impressione che tale discorso fa nascere è che per rispettare il cristiano dovrebbe in particolare

a) avere come punto di riferimento la dottrina sociale della Chiesa, che è riferimento sicuro quando si agitano problemi di libertà, giustizia e benessere dentro le società. Suo fondamento è il primato delle persone e della società civile rispetto allo Stato -potere-statalista amalgamatore e dittatore.

b) in base a tale dottrina la Chiesa vorrebbe che lo Stato riconosca e promuova la libertà di educazione (in scuole private confessionali) nella misura in cui la si chiede dal basso.

2.

In particolare il sacerdote indica la dottrina sociale della Chiesa e una serie di passi tolti da testi di varia provenienza e autorità. In realtà la presentazione del sacerdote maschera opinioni personali che non sono collegate alla dottrina della Chiesa , o lo sono storicamente inquadrate, come l'opinione inconfutabile che il cristiano deve avere per ciò che attiene in particolare alle scuole private e confessionali e al preteso obbligo dello Stato di assicurare alle stesse degli aiuti concreti (sostegni economici).

Il sacerdote ha letto parecchi passi, senza però nessuna contestualizzazione quali ad esempio :

a) la libertà di educazione nella scuola , dal Radiomessaggio natalizio 1942 di Pio XII in cui si dichiara che lo Stato deve essere al servizio e della Società e non conculcarne le esigenze : il predicatore dimentica però di precisare che il Papa si rivolgeva allo Stato fascista.

b) dalla Gaudium et Spes (documento del Concilio Vaticano II 1965 ca. : lo Stato non ostacoli i corpi intermedi (famiglie , associazioni, chiese...), ma li favorisca e li promuova !

c) dalla Laborem exercens, enciclica papale , sul lavoro come chiave decisiva per risolvere pacificamente la questione sociale.

d) dalla Familiaris consortium, sul promuovimento della famiglia, del 1981: lo Stato non può arrogarsi compiti che altri sono in grado di risolvere da se (principio di sussidiarietà), ma deve semmai aiutare a svolgerli meglio, assicurando i sostegni economici alle famiglie per far fronte ai propri compiti.

e) dalla Carta dei Diritti delle famiglie del 1983 (emanata da chi ? e con che autorità: la fonte qui viene venduta come se costituisse opinione di dottrina vincolante). In base a questa Carta i genitori hanno il diritto di scegliere per i propri figli la scuola in conformità con le loro convinzioni religiose. Il sacerdote dimentica che tale principio è addirittura inserito nella nostra Costituzione Cantonale (art. 8 lett. m) ed è ripreso testualmente dall'art. 13 no. 3 del Patto internazionale relativo ai diritti economici , sociali e culturali, del 16.12.1966, sottoscritto anche dalla Svizzera che recita che sono in particolare garantiti:

"m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche , purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni."

3.

Dimentica però il sacerdote di precisare che "Questo diritto non comporta tuttavia l'obbligo dello Stato di finanziare o facilitare finanziariamente le scuole private (DR 45 pag. 143 e DR 14 pag. 179).
cfr. inoltre Vélu-Ergec "La Convention Européenne des Droits de l'Homme pag. 641; Frowein EMRK -Kommnetar pag. 830-831; Villiger, handbuch der EMRK pag. 3888 n. 648 e riferimenti).
dal Rapporto della Commissione sulla Revisione totale della Costituzione Cantonale, ad art. 8m).
Il sacerdote aggiunge invece che lo Stato deve sostenere le scuole private anche mediante sussidi senza precisare che si tratta di una sua opinione personale , non conforme alla Costituzione.

Ritenuto che in Ticino è stata presentata una iniziativa per il finanziamento pubblico delle scuole private la RTSI non può permettere che spazi destinati alla conversazione religiosa siano utilizzati per fare della propaganda unilaterale, per giunta mascherata, per una idea che dovrà con ogni probabilità essere sottoposta ad una votazione popolare.

La tesi dell'obbligo dei cattolici di aprire scuole private e per lo Stato di sostenerle anche mediante sussidi, in nome della priorità della società su uno Stato, visto come macchina di potere a sé stante , è data quasi come un dogma della Chiesa; in realtà questa idea non fa l'unanimità neppure tra i cattolici.

4.

Anche la richiesta di sussidi è recente: nella Dichiarazione conciliare Gravissimum educazionis, 1965, che pure afferma "il diritto della Chiesa di fondare e dirigere scuole " nonché "l'obbligo dei genitori di affidare ...i loro figli a scuole cattoliche" non si afferma un diritto di pretendere dallo Stato dei contributi finanziari.
Manca ogni accenno al fatto che anche tra cattolici le opinioni su questo punto non sono concordanti, si veda per esempio padre Callisto Caldelari che partecipa addirittura nel Comitato della Scuola Pubblica dello Stato e dei Comuni.

Non parliamo poi dei non cattolici che nella trasmissione, che parla di finanziamento di scuole private, vengono assolutamente ignorati.

La concezione di Stato soggiacente al discorso di Don Volonté è quella di uno Stato contro la società: statalista, autoritario, tirannico, ciò che poteva corrispondere a modelli totalitari ormai disfatti, ma che, certamente nulla ha a che vedere con il nostro Stato.

5.

L'art. 4 LRTV recita:

I programmi presentano correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità, ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

Le opinioni personali e i commenti devono essere riconosciuti come tali.

Da quanto sopra esposto si può facilmente dedurre che Don Volonté non ha affatto rispettato la pluralità delle opinioni nell'esprimere una valutazione che nulla aveva a che vedere con la conversazione religiosa.
Le sue opinioni personali invece di essere riconoscibili erano mescolate con le citazioni della dottrina e della Autorità ecclesiastica. Ciò che ha tratto e trae evidentemente in inganno i radioascoltatori.

Su una tematica come quella delle scuole private finanziate o meno dallo Stato, si poteva e si può esigere che chi tratta il problema lo faccia tenendo conto della "pluralità di opinioni esistenti" tra cattolici stessi,e ovviamente tra cattolici e non cattolici.

Si chiede a Codesto Lod. Mediatore di voler convocare le parti per permettere a posteriori una conciliazione tra le parti.

P.Q.M.    si chiede di giudicare

1. E' accolto il reclamo presentato dai signori Mario Forni e Carlo Verda

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

Con osservanza.

Avv. Carlo Verda

 


II Istanza

 

RACCOMANDATA

Lodevole
Autorità indipendente di ricorso in materia
radiotelevisiva
3001 Berna

Viganello, 6 aprile 1999

 

 

RICORSO
(art. 60 cpv. 1 LRTV)

 

che presentano personalmente i signori
Mario Forni, Via Altisio 6, 6618 Arcegno
Avv. Carlo Verda, Via Luganetto 3, 6962 Viganello
nonché la Associazione per la Scuola Pubblica del Cantone e dei Comuni, c/o Mario Forni, Via Altisio 6, 6618 Arcegno, rappresentata dai seguenti soci, tutti membri del Gran Consiglio ticinese:

Carlo Verda, Argante Righetti, Benito Bernasconi, Raoul Ghisletta, Lorenza Hofmann, Manuele Bertoli, Marina Carobbio, Giovanni Orelli, John Noseda, Nello Croce, Stefano Coreggioli, Bruno Lepori, Daniele Lotti, Abbondio Adobati, Daniele Ryser, Gabriele Gendotti, Venanzio Menghetti, Olimpio Pini, Riccardo Calastri, Franco Ferrari, Moreno Colombo, Marco Fiori, Thomas Arn, Iris Canonica, Renzo Ambrosetti, Marino Truaisch, Luigi Brenni, Felice Dafond, Luciano Canal, Erto Paglia, Giancarlo Rosselli
(tutti rappresentati dall'avv. Carlo Verda, Via Luganetto 3, 6962 Viganello)

contro

la decisione 18/22 marzo 1999 del Mediatore per la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana Avv. Mauro von Siebenthal relativa alla emissione della RTSI, di domenica 17 gennaio 1999 Rubrica "Conversazione religiosa" tenuta da Don Ernesto Volonté.

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A. In ordine

Il presente ricorso è tempestivo essendo inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla decisione-rapporto 18/22 marzo 1999 del Mediatore, presentata dallo stesso ai sensi dell'art. 61 cpv. 3 LRTV.

B. Legittimazione

Tutti i ricorrenti sopra indicati sono legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 62 LRTV. Infatti: Carlo Verda e Mario Forni hanno già presentato reclamo contro la emissione radiofonica "Conversazione religiosa" del 17 gennaio 1999, per cui la loro legittimazione è pacifica. Gli altri ricorrenti sono membri della Associazione per la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni, che conta più di 1000 soci, costituitasi a seguito della presentazione di una Iniziativa parlamentare per il sussidiamento delle scuole private, nella primavera del 1997.
Sono date quindi le condizioni di cui all'articolo 63 LRTV poiché scopo della Associazione è anche la difesa della scuola pubblica non solo contro le iniziative che tendono a ridurne la capacità di intervento, ma anche contro i tagli risparmisti che tendono a ridurne la qualità. Il numero dei firmatari è di 31, tutti membri del Gran Consiglio del Canton Ticino.
Inoltre l'oggetto contestato della trasmissione radiofonica ha diretta attinenza con la presa di posizione del sacerdote Don Ernesto Volonté, che si è espresso favorevolmente, invocando la dottrina della Chiesa, sul sussidiamento delle scuole private nel senso che lo Stato non deve far assumere oneri alle famiglie per l'esercizio del "diritto di scegliere per i propri figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni".

C. In fatto ed in diritto

1.

Si riprende qui di seguito la esposizione dei fatti già contenuta nel reclamo 5/8 febbraio 1999.
In data 17 febbraio Don Emilio Volonté teneva, nel programma relativo alla "Conversazione religiosa" di domenica 17 gennaio 1999, un discorso relativo all'obbligo per i cristiani di vivere attivamente nella storia a imitazione di Gesù che si è incarnato e vi ha operato. Si tratta quindi di un discorso concreto sul comportamento del cristiano nella storia, in particolare quella attuale, e non di un discorso a carattere prevalentemente religioso.

Secondo i ricorrenti le modalità di esposizione del sacerdote violano l'art. 4 della LRTV, nella misura in cui esse esprimono (in modo mascherato) l'opinione del sacerdote come una opinione vincolante per i cristiani, in quanto fondata sulla dottrina sociale della Chiesa. L'impressione che tale discorso fa nascere è che per rispettare la posizione "ufficiale" della Chiesa cattolica il cristiano dovrebbe in particolare:

  1. avere come punto di riferimento la dottrina sociale della Chiesa, che è riferimento sicuro quando si agitano problemi di libertà , giustizia e benessere dentro le società . Suo fondamento è il primato delle persone e della società civile rispetto allo Stato.
    Secondo il sacerdote insistere sul valore dello statalismo significa conferire al potere dello Stato il carattere di una "dittatura".

  2. in base a tale dottrina la Chiesa vorrebbe che lo Stato riconosca e promuova la libertà di educazione (in scuole private confessionali) nella misura in cui la si chiede dal basso.

2.

In particolare il sacerdote indica la dottrina sociale della Chiesa e una serie di passi tolti da testi di varia provenienza e autorità . In realtà la presentazione del sacerdote maschera opinioni personali che non sono collegate alla dottrina della Chiesa, o lo sono storicamente inquadrate, come l'opinione apparentemente inconfutabile che il cristiano deve avere per ci che attiene in particolare alle scuole private e confessionali e al preteso obbligo dello Stato di assicurare alle stesse degli aiuti concreti (sostegni economici).

Il sacerdote ha letto parecchi passi, senza però nessuna contestualizzazione, quali ad esempio:

  1. la libertà di educazione nella scuola, dal Radiomessaggio natalizio 1942 di Pio XII in cui si dichiara che lo Stato deve essere al servizio e della Società e non conculcarne le esigenze: il predicatore dimentica però di precisare che il Papa si rivolgeva allo Stato fascista.

  2. dalla Gaudium et Spes (documento del Concilio Vaticano II 1965 ca.: lo Stato non ostacoli i corpi intermedi (famiglie, associazioni, chiese ...), ma li favorisca e li promuova!

  3. dalla Laborem exercens, enciclica papale, sul lavoro come chiave decisiva per risolvere pacificamente la questione sociale.

  4. dalla Familiaris consortium, sul promovimento della famiglia, del 1981: lo Stato non può arrogarsi compiti che altri sono in grado di risolvere da sè (principio di sussidiarietà ), ma deve semmai aiutare a svolgerli meglio, assicurando i sostegni economici alle famiglie per far fronte ai propri compiti. In particolare, come vedremo, i sussidi alle scuole private.

  5. dalla Carta dei Diritti delle famiglie del 1983 (emanata da chi? e con che autorità ? La fonte qui viene presentata come se costituisse opinione di dottrina vincolante). In base a questa Carta i genitori hanno il diritto di scegliere per i propri figli la scuola in conformità con le loro convinzioni religiose. Il sacerdote dimentica che tale principio è addirittura inserito nella nostra Costituzione Cantonale (art. 8 lett. m) ed è ripreso testualmente dall'art. 13 no. 3 del Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali, del 16.12.1966, sottoscritto anche dalla Svizzera che recita che è in particolare garantita:

    "m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche , purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni."

3.

E' però altrettanto vero che il sacerdote omette di precisare che "Questo diritto non comporta tuttavia l'obbligo dello Stato di finanziare o facilitare finanziariamente le scuole private (DR 45 pag. 143 e DR 14 pag. 179)".
Cfr. inoltre Veacute;lu-Ergec "La Convention Européenne des Droits de l'Homme pag. 641; Frowein EMRK -Kommentar pag. 830-831; Villiger, Handbuch der EMRK pag. 3888 n. 648 e riferimenti).
(dal Rapporto della Commissione sulla Revisione totale della Costituzione Cantonale, ad art. 8m ). Come noto il rapporto del relatore approvato dal Gran Consiglio, e dal popolo in votazione popolare, costituisce, unitamente ai dibattiti parlamentari, uno dei materiali di interpretazione delle norme della Costituzione.
Il sacerdote aggiunge invece che lo Stato deve sostenere le scuole private anche mediante sussidi senza precisare che si tratta di una sua opinione personale, non conforme alla Costituzione e alla interpretazione del legislativo.

Ritenuto che in Ticino è stata presentata una iniziativa per il finanziamento pubblico delle scuole private la RTSI non può permettere che spazi destinati alla conversazione religiosa siano utilizzati per fare della propaganda unilaterale, per giunta mascherata, per una iniziativa che dovrà con ogni probabilità essere sottoposta ad una votazione popolare in Ticino.

La tesi dell'obbligo dei cattolici di aprire scuole private e per lo Stato di sostenerle anche mediante sussidi, in nome della priorità della società sullo Stato, visto come macchina di potere a sè stante, è data quasi come un dogma della Chiesa; in realtà questa idea non è legata alla dottrina cattolica e non fa l'unanimità neppure tra i cattolici.

4.

Anche la problematica della richiesta di sussidi è recente: nella Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis, 1965, che pure afferma "il diritto della Chiesa di fondare e dirigere scuole "nonché "l'obbligo dei genitori di affidare ... i loro figli a scuole cattoliche" non si afferma un diritto di pretendere dallo Stato dei contributi finanziari.
Manca ogni accenno al fatto che anche tra cattolici le opinioni su questo punto non sono concordanti. Si veda per esempio padre Callisto Caldelari che partecipa addirittura quale membro nel Comitato dell'Associazione per la Scuola Pubblica del Cantone e dei Comuni. Non ci risulta che sia stato sospeso a divinis.

Non parliamo poi dei non cattolici, che nella trasmissione, che parla di finanziamento di scuole private, vengono assolutamente ignorati.

La concezione di Stato soggiacente al discorso di Don Volonté è quella di uno Stato contro la società : statalista, autoritario, tirannico, ciò che poteva corrispondere a modelli totalitari ormai disfatti, ma che, certamente nulla hanno a che vedere con il nostro Stato democratico.

5.

Da quanto sopra esposto si può facilmente dedurre che Don Volonté ha presentato una informazione parziale e tendenziosa, invocando la protezione del Magistero Ecclesiastico, che in realtà sul problema del finanziamento statale delle scuole private è tutt'altro che univoco. Non ha affatto rispettato la pluralità delle opinioni nell'esprimere una opinione personale che nulla aveva a che vedere con la conversazione religiosa.
Le sue opinioni personali invece di essere riconoscibili erano mescolate con le citazioni delle dottrina e della Autorità ecclesiastica. Ciò che ha tratto e trae evidentemente in inganno i radioascoltatori, in particolare quelli cattolici.

6.

Il Mediatore ha esaminato queste argomentazioni facendo riferimento alla giurisprudenza della Autorit di ricorso in materia radiotelevisiva (AIR)
In particolare là dove essa afferma che "il diffusore non è tenuto a verificare che un'emissione del genere (ossia la predica religiosa domenicale) sia circoscritta a considerazioni strettamente religiose"
Il ruolo del diffusore dovrebbe limitarsi a garantire che le opinioni siano riconoscibili come tali.
Ora è proprio ciò che non è avvenuto: diverso sarebbe stato se Don Volonté avesse affermato che era sua opinione che lo Stato doveva finanziare le scuole private, in applicazione del principio secondo cui lo Stato è al servizio della società civile.
In realtà egli ha citato numerosi testi di dottrina della Chiesa (quindi presentava la sua personale interpretazione dei testi citati come l'opinione ufficiale e vincolante della Chiesa stessa e non come la sua opinione personale o la sua personale interpretazione) per affermare che lo Stato ha l'obbligo di assicurare alla famiglia i sostegni economici per far fronte ai suoi compiti. In particolare, avendo i genitori diritto di scegliere liberamente scuole private per i propri figli, lo Stato secondo Don Volonté , avrebbe il dovere di mettere a disposizione delle famiglie pubblici sussidi perché ciò avvenga.

Come abbiamo visto ciò è in netto contrasto con la volontà del legislatore (Il Gran Consiglio) che ha espressamente indicato nel rapporto relativo alla nuova Costituzione cantonale, la non obbligatorietà da parte dello Stato di fornire un sussidio.
Il riferimento alla dottrina della Chiesa ed ai testi indicati precedentemente sopra sub 2 a, b, c, d, e, è sicuramente un modo mascherato e subdolo, per trasmettere un messaggio secondo cui per essere un buon cattolico, e rispettare quindi la dottrina ufficiale della Chiesa (espressa nei testi suindicati), è necessario rivendicare i sussidi per le scuole cattoliche.
Don Ernesto Volonté ha usato una predica presentata apparentemente come "informativa", per trasmettere in realtà una predica di tipo "persuasivo" (conativo), finalizzata a convincere l'uditorio che un buon cattolico può solo sostenere la causa del finanziamento delle scuole private.
Altri testi conciliari come il "Gravissimum educationis" (n. 6) mettono invece in evidenza che: "Sempre lo Stato deve tutelare il diritto dei fanciulli ad una conveniente educazione scolastica, vigilare sulla capacità degli insegnanti e sulla serietà degli studi, provvedere alla sanità degli alunni ed in genere promuovere tutto l'ordinamento scolastico ...".

7. L'art. 4 LRTV recita:

"I programmi presentano correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità , ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

Le opinioni personali e i commenti devono essere riconosciuti come tali."

L'art. 3 LRTV lett. a recita:

"La radiotelevisione deve nel suo insieme:

  1. contribuire alla libera formazione delle opinioni degli ascoltatori e dei telespettatori, offrire loro un'informazione generale, diversificata e fedele, contribuire alla formazione e allo svago e incentivare il civismo" (sottolineatura nostra).
Lo stesso Mediatore a pag. 4 del suo rapporto ha affermato: "Condivido la Vostra preoccupazione quando affermate che sull'iniziativa per il finanziamento delle scuole private il dibattito debba essere allargato, tenendo conto della "pluralitˆ di opinioni esistenti". Tuttavia c'è ancora tempo per garantire al pubblico l'approfondimento del tema, non essendo imminente alcuna votazione in merito.
Tale affermazione del Mediatore significa che in questa trasmissione, di fatto, non è stata rispettata la pluralità delle opinioni esistenti sul tema dei sussidi alle scuole private, ma che è possibile rimediare in seguito, prima della votazione effettiva. Tale ragionamento non è condivisibile per le seguenti ragioni:

  1. le opinioni di Don Volonté non erano riconoscibili come tali, ma mascherate dietro a testi della dottrina cattolica;

  2. i fatti, in particolare i testi stessi, non erano presentati nella loro molteplicità, molteplicità che non portava ad una unica posizione;

  3. le opinioni in merito al sussidiamento delle scuole private non erano espresse nella loro pluralità ma in modo parziale;

  4. non è ammissibile una trasmissione che violi i principi dell'art. 4 LRTV, solo perché vi è la possibilità (successiva) ma indeterminata di rimediare la violazione.
Ciò è tanto più grave, in quanto si deve tener conto che sul territorio cantonale si sta preparando una votazione proprio sulla tesi controversa indicata da Don Volonté. Non è quindi, a nostro modo di vedere possibile, prescindere, anche solo momentaneamente dall'equilibrio tra le diverse opinioni, esistenti anche all'interno della stessa Chiesa. Soprattutto non è possibile accettare una violazione del principio della pluralità delle opinioni, con la giustificazione che tale violazione potrà essere sanata in seguito. Prove: doc; testi; si richiama dalla RSI, Via Besso, Lugano, la cassetta registrata della trasmissione oggetto del presente ricorso.

 

P.Q.M.

Si chiede di

giudicare:

  1. E' accolto il reclamo presentato dai signori Mario Forni, Arcegno e avv. Carlo Verda, Viganello e confirmatari.

  2. E' riconosciuta la violazione della concessione relativa alla trasmissione "Conversazione religiosa" della RSI del 17 gennaio 1999.

  3. Protestate tasse, spese e ripetibili.

Con osservanza. Avv. Carlo Verda

 

Si producono:
  • Doc. A Rapporto 18 marzo 1999 dell'avv. Mauro Von Siebenthal
  • Doc. B Procura sottoscritta da 31 firmatari, membri della Associazione per la Scuola pubblica del Cantone e dei Comuni
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