Art. 1E' costituita ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS un'associazione apartitica e aconfessionale denominata ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA PUBBLICA DEL CANTONE E DEI COMUNI IN TICINO.
Art. 2
L'Associazione ha sede presso il proprio presidente.Scopi dell'Associazione sono difendere e migliorare la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni in Ticino.
Art. 3Per perseguire tali scopi l'Associazione
Art. 4
studia e fa conoscere alla popolazione realtà, problemi e prospettive della scuola pubblica;
mobilita la popolazione ed elabora proposte e per la difesa e il miglioramento di detta scuola pubblica;
s i pronuncia sui provvedimenti normativi e finanziari che la riguardano, in particolare su ogni restrizione di funzioni o riduzione di risorse, per evitare che essi ne compromettano l'efficienza.
E' membro dell'Associazione chiunque ne faccia richiesta, condividendone gli scopi.
Art. 5La qualità di membro si perde per decesso, dimissione o esclusione. L'esclusione è decisa dal Comitato con riserva di ricorso all'Assemblea.
Art. 6Gli organi dell'Associazione sono:
Art. 7
l'Assemblea
il Comitato
i Revisori dei conti.
L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
Art. 8
Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che lo richiedono il Comitato o un decimo dei soci.
La convocazione e l'ordine del giorno devono pervenire ai soci per lettera almeno dieci giorni prima della riunione.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per modificare gli Statuti o sciogliere l'Associazione è richiesto il voto dei 2/3 dei presenti.L'Assemblea
Art. 9
delibera sugli Statuti
nomina il Comitato, il Presidente e il Vicepresidente
nomina due Revisori dei conti che restano in carica quattro anni
discute e vota il Rapporto di attività e il Programma di attività del Comitato
vota il resoconto dei Revisori
determina la quota sociale.
Il Comitato conta da sette a diciassette membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.
Art. 10
Dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Designa il Cassiere e il Segretario.
Si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo esigano, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri.
Il Presidente, o, in caso di impedimento, il Vicepresidente, dirige i lavori del Comitato e rappresenta l'Associazione verso l'esterno.
Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide colui che presiede la seduta.Il Comitato
Art. 11
convoca l'Assemblea secondo l'art. 7
esegue le decisioni dell'Assemblea
organizza le attività dell'Associazione.
Le finanze dell'Associazione sono costituite
Art. 12
dalle quote sociali;
da liberalità
L'Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma del Presidente.
Art. 13Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto sono applicabili gli art. 60 e segg. del CCS.
Art. 14Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Bellinzona il 25 settembre 1997.