Interpellanza Raoul Ghisletta 15 novembre 2000
1. In base alla Legge sull’iniziativa e il referendum del 22.5.1954 (LIRR) la pubblicazione della controversa decisione del Gran Consiglio sul finanziamento della scuola privata doveva avvenire sul Foglio ufficiale entro 8 giorni, ossia il martedì 14 novembre.
2. Da quel momento doveva scattare il termine di 8 giorni per la decisione degli iniziativisti di mantenere la loro iniziativa o di ritirarla a favore del controprogetto: il termine sarebbe scaduto mercoledì 22 novembre.
3. Nell’eventualità di un ritiro dell’iniziativa l’Associazione per la difesa della scuola pubblica del Cantone e dei Comuni ha da tempo preannunciato il lancio di un referendum: l’inizio della raccolta firme sarebbe avvenuto a partire dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale venerdì 24 novembre. La raccolta delle firme contro il sussidiamento di tutte le famiglie che inviano figli alla scuola privata dell’obbligo sarebbe potuta iniziare durante il fine settimana di votazioni federali del 25-26 novembre e giungere in porto entro Natale.
4. Il ritardo inammissibile nella pubblicazione sul Foglio ufficiale delle decisioni del Gran Consiglio del 8 novembre 2000 ostacolerà indubbiamente la raccolta delle firme del referendum, che dovrà avvenire in pieno periodo delle feste natalizie.
5. Con un comunicato-stampa del 10 novembre il Governo ha giustificato il fatto di non aver ancora pubblicato le decisioni del Gran Consiglio e di non aver quindi rispettato il termine d’ordine della Legge: la mancata pubblicazione è dovuta alla decisione del Consiglio di Stato di far esaminare da un costituzionalista la procedura di voto da applicare all’iniziativa e al controprogetto nell’intento di “applicare la soluzione più favorevole al popolo”.
6. Siamo stupiti che il Consiglio di Stato ritenga di dover sottoporre a un costituzionalista una questione sulla quale si è espresso a due riprese il Gran Consiglio e una volta il Popolo. Infatti:
- L’art. 94 della Costituzione cantonale in vigore dal 1.1.1998 -approvata dal Gran Consiglio e dalla votazione popolare del 14.12.1997- si applica infatti all’iniziativa popolare per il finanziamento della scuola privata depositata nel 1997: “Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto”. Si aggiunga che nei lavori commissionali, diretti dal deputato John Noseda, la questione è stata esplicitamente affrontata e decisa nel senso dell’art. 94: la Commissione ha infatti esaminato anche un parere opposto espresso da parte di un costituzionalista.
- Nell’esame dell’iniziativa scuola privata in data 19.6.2000 e 4.9.2000 la Commissione scolastica ha approvato all’unanimità il Commento al testo conforme all’iniziativa popolare generica “per un’effettiva libertà di scelta della scuola”, commento redatto dai due presidenti della Commissione 1999-2000 (il sottoscritto e la collega Monica Duca-Widmer) che ha accompagnato i due rapporti di maggioranza e minoranza. Nel Commento si legge: “L’iniziativa popolare generica in materia legislativa per l’introduzione di un nuovo art. 84 bis nella Legge della scuola, denominata “per un’effettiva libertà di scelta della scuola”, è stata pubblicata il 25.2.1997: come confermato dal giurista del Consiglio di Stato avv. Corti alla Commissione in data 25.10.1999 l’iniziativa va elaborata e trattata in base alla vecchia Legge sull’iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22.5.1954 e non in base alla nuova Legge sui diritti politici del 7.10.1998 entrata in vigore in data 1.1.1999, dato che quest’ultima non esplica alcun effetto retroattivo.”
7. Questa richiesta di consulenza esterna del Governo, oltre ad essere stupefacente visto quanto precede, è anche intempestiva, perché avviene dopo oltre 3 anni di discussione sull’iniziativa: ma soprattutto è paradossale, perché il Governo, mentre si dice preoccupato dei diritti del popolo, con il suo colpevole ritardo calpesta i diritti di quella parte di popolo, che intende lanciare il referendum contro il sussidiamento indiretto delle scuole private e favorisce pertanto smaccatamente i fautori del ticket scolastico.
8. Avvalendoci delle facoltà concesseci dalla legge chiediamo al Consiglio di Stato:
a) perché si oppone in modo cavilloso alla chiara volontà del Parlamento e del Popolo in merito all’applicazione dell’art. 94 Costituzione all’iniziativa scuola privata e al relativo controprogetto?
b) se si rende conto che con il ritardo illegale preso sui termini di legge nella pubblicazione delle decisioni del Gran Consiglio del 8.11.2000 in merito all’iniziativa scuola privata e al controprogetto ha danneggiato gli oppositori intenzionati a lanciare il referendum e ha compromesso il clima di fair play sugli aspetti procedurali, che ha indubbiamente caratterizzato il lavoro della Commissione scolastica impegnata per oltre tre anni sulla delicata questione (vedi redazione del testo conforme alla volontà degli iniziativisti)? Chiediamo che all’interpellanza venga data risposta nella prossima seduta parlamentare.
Raoul Ghisletta
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