Associazione
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Statuto
Art. 1
E' costituita ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS un'associazione apartitica e aconfessionale denominata ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA PUBBLICA DEL CANTONE E DEI COMUNI IN TICINO.
L'Associazione ha sede presso il proprio presidente.
Art. 2
Scopi dell'Associazione sono difendere e migliorare la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni in Ticino.
Art. 3
Per perseguire tali scopi l'Associazione
-
studia e fa conoscere alla popolazione realtà, problemi e prospettive della scuola pubblica;
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mobilita la popolazione ed elabora proposte e per la difesa e il miglioramento di detta scuola pubblica;
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s i pronuncia sui provvedimenti normativi e finanziari che la riguardano, in particolare su ogni restrizione di funzioni o riduzione di risorse, per evitare che essi ne compromettano l'efficienza.
Art. 4
E' membro dell'Associazione chiunque ne faccia richiesta, condividendone gli scopi.
Art. 5
La qualità di membro si perde per decesso, dimissione o esclusione. L'esclusione è decisa dal Comitato con riserva di ricorso all'Assemblea.
Art. 6
Gli organi dell'Associazione sono:
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l'Assemblea
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il Comitato
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i Revisori dei conti.
Art. 7
L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che lo richiedono il Comitato o un decimo dei soci.
La convocazione e l'ordine del giorno devono pervenire ai soci per lettera almeno dieci giorni prima della riunione.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per modificare gli Statuti o sciogliere l'Associazione è richiesto il voto dei 2/3 dei presenti.
Art. 8
L'Assemblea
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delibera sugli Statuti
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nomina il Comitato, il Presidente e il Vicepresidente
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nomina due Revisori dei conti che restano in carica quattro anni
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discute e vota il Rapporto di attività e il Programma di attività del Comitato
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vota il resoconto dei Revisori
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determina la quota sociale.
Art. 9
Il Comitato conta da sette a diciassette membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.
Dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Designa il Cassiere e il Segretario.
Si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo esigano, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri.
Il Presidente, o, in caso di impedimento, il Vicepresidente, dirige i lavori del Comitato e rappresenta l'Associazione verso l'esterno.
Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide colui che presiede la seduta.
Art. 10
Il Comitato
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convoca l'Assemblea secondo l'art. 7
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esegue le decisioni dell'Assemblea
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organizza le attività dell'Associazione.
Art. 11
Le finanze dell'Associazione sono costituite
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dalle quote sociali;
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da liberalità
Art. 12
L'Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma del Presidente.
Art. 13
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto sono applicabili gli art. 60 e segg. del CCS.
Art. 14
Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Bellinzona il 25 settembre 1997.
Comitato
- Katya Cometta, Genestrerio, presidente
- Linda Cortesi, Capriasca, vice presidente
- Marzia Caratti Beltraminelli, Bellinzona
- Milena Malandrini, Bellinzona
- Claudio Moro, Chiasso
- Daniela Pugno-Ghirlanda, Minusio
- Clio Rossi, Bellinzona
- Marco Tela, Rancate
- Tania Uboldi Ermani, Bissone