Associazione

Scopri la nostra missione e i nostri valori.

Statuto

Art. 1

E' costituita ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS un'associazione apartitica e aconfessionale denominata ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA PUBBLICA DEL CANTONE E DEI COMUNI IN TICINO.
L'Associazione ha sede presso il proprio presidente.

Art. 2

Scopi dell'Associazione sono difendere e migliorare la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni in Ticino.

Art. 3

Per perseguire tali scopi l'Associazione

  1. studia e fa conoscere alla popolazione realtà, problemi e prospettive della scuola pubblica;

  2. mobilita la popolazione ed elabora proposte e per la difesa e il miglioramento di detta scuola pubblica;

  3. s i pronuncia sui provvedimenti normativi e finanziari che la riguardano, in particolare su ogni restrizione di funzioni o riduzione di risorse, per evitare che essi ne compromettano l'efficienza.

Art. 4

E' membro dell'Associazione chiunque ne faccia richiesta, condividendone gli scopi.

Art. 5

La qualità di membro si perde per decesso, dimissione o esclusione. L'esclusione è decisa dal Comitato con riserva di ricorso all'Assemblea.

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea

  2. il Comitato

  3. i Revisori dei conti.

Art. 7

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che lo richiedono il Comitato o un decimo dei soci.
La convocazione e l'ordine del giorno devono pervenire ai soci per lettera almeno dieci giorni prima della riunione.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per modificare gli Statuti o sciogliere l'Associazione è richiesto il voto dei 2/3 dei presenti.

Art. 8

L'Assemblea

  1. delibera sugli Statuti

  2. nomina il Comitato, il Presidente e il Vicepresidente

  3. nomina due Revisori dei conti che restano in carica quattro anni

  4. discute e vota il Rapporto di attività e il Programma di attività del Comitato

  5. vota il resoconto dei Revisori

  6. determina la quota sociale.

Art. 9

Il Comitato conta da sette a diciassette membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.
Dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Designa il Cassiere e il Segretario.
Si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo esigano, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri.
Il Presidente, o, in caso di impedimento, il Vicepresidente, dirige i lavori del Comitato e rappresenta l'Associazione verso l'esterno.
Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide colui che presiede la seduta.

Art. 10

Il Comitato

  1. convoca l'Assemblea secondo l'art. 7

  2. esegue le decisioni dell'Assemblea

  3. organizza le attività dell'Associazione.

Art. 11

Le finanze dell'Associazione sono costituite

  1. dalle quote sociali;

  2. da liberalità

Art. 12

L'Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma del Presidente.

Art. 13

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto sono applicabili gli art. 60 e segg. del CCS.

Art. 14

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Bellinzona il 25 settembre 1997.


Comitato

  • Katya Cometta, Genestrerio, presidente
  • Linda Cortesi, Capriasca, vice presidente
  • Marzia Caratti Beltraminelli, Bellinzona
  • Milena Malandrini, Bellinzona
  • Claudio Moro, Chiasso
  • Daniela Pugno-Ghirlanda, Minusio
  • Clio Rossi, Bellinzona
  • Marco Tela, Rancate
  • Tania Uboldi Ermani, Bissone